Il nostro statuto - FOTOCLUB 85 - Villanova del Ghebbo (Ro)

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Il nostro statuto

Il fotoclub
 


IL NOSTRO STATUTO

Art. 1. Denominazione - sede
L'associazione “Fotoclub 85", di seguito denominata anche "Associazione", ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ed è disciplinata, quanto alla sua organizzazione interna ed ai rapporti con gli associati e con i terzi, dalle norme del presente statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché - per quanto non espressamente previsto - valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. L'Associazione ha sede a Villanova del Ghebbo, presso la Sala Civica, non persegue fini di lucro, non svolge alcuna attività commerciale, dichiarandosi espressamente Associazione Culturale e di promozione sociale ed è apolitica e aconfessionale.
Art. 2. Scopi e finalità
Scopo dell'Associazione è quello di favorire l'apprendimento ed il perfezionamento delle tecniche e delle metodologie dell'arte fotografica intesa in ogni sua accezione, contribuendo alla divulgadella cultura fotografica attraverso l'organizzazione di mostre, concorsi fotografici, workshop, convegni, dibattiti, e qualunque altra iniziativa che si presenti utile al perseguimento del suddetto scopo. L'Associazione per meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi. L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle finalità statutariamente previste, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.
Art. 3. Requisiti dei soci
L'Associazione “Fotoclub 85” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci saranno distinti in due categorie: Soci Fondatori (quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione) e Soci Ordinari. Tutti gli Associati, sia Fondatori che Ordinari, hanno il diritto di partecipare attivamente allo svolgimento delle attività dell'Associazione, di volta in volta deliberate dall'Assemblea. I soci maggiori d’età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Art. 4. Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento di una quota d'iscrizione all'associazione.
Art. 5. Doveri dei soci
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 6. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Prima di procedere all’esclusione verranno sentite le giustificazioni dell’interessato il quale ha il diritto di ricorrere all’Assemblea e comunque al giudice ordinario.
4. per ritardato pagamento dei contributi o delle quote per oltre sei mesi.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 7. Organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
Art. 8. Assemblea Generale dei soci
L'Assemblea dei soci è l’organo
sovranodell'Associazione. E' convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante avviso ai soci (anche e-mail) con indicazione specifica dell'ordine del giorno. E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. Compiti dell'Assemblea sono: a) approvazione del bilancio; b) approvazione del programma annuale; c) elezione degli organi sociali; c) modifica dello Statuto o del logo; d) deliberazione in merito al ricorso avverso l'esclusione presentato da uno degli associati; e) scioglimento dell'associazione; f) in generale, ogni decisione attinente la vita dell'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'associazione. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o il logo devono essere presenti almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
Art. 9. Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti uscenti possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, salvo ratifica di quanto deliberato a tal proposito nella prima assemblea utile. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, nomina un Segretario-tesoriere e fissa le responsabilità dei due consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole eventuali spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.
Art. 10. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
elegge nel proprio ambito il Presidente;il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;il fondo sociale;
delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;sulla ammissione od esclusione dei soci.
Art. 11. Il Presidente
Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative saranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo.
Art. 12. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi sia impedito e ne esercita le funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Vice presidente convoca entro trenta giorni l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 13. Il Segretario-tesoriere.
Il Segretario-tesoriere è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare l'organizzazione e la documentazione delle attività dell'associazione la cui gestione risponde al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
Art. 14. Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutariebeni acquistati o pervenuti a qualsiasi titoloeventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non socitutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni, nonché ricevere donazioni, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il solo raggiungimento delle finalità istituzionali. E’ in ogni caso esclusa ogni attività di tipo commerciale.
Art. 15. Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d’esercizio. Il bilancio è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.I Soci aderenti all'associazione sono tenuti in ogni caso al rispetto del regolamento.
Art 17: Sito Internet Associativo
Sito Internet Associativo è uno strumento importante per informare i soci ed i simpatizzanti sulle attività e le iniziative del Circolo; una sorta di “carta d'identità” sempre aggiornata e puntuale a disposizione di enti, associazioni e privati che intendano accedere alle informazioni ivi contenute anche per eventuali collaborazioni e sponsorizzazioni. ISoci possono, inoltre, collaborare attivamente all'organizzazione del Sito con commenti, articoli, foto e quant'altro il Circolo riterrà utile per gli scopi associativi, e che saranno inseriti in apposite pagine dedicate ai diversi temi trattati. Per la corretta gestione e utilizzo del sito si farà riferimento ad un apposito regolamento attuativo.
Art. 18. Scioglimento
La decisionedi scioglimento dell'Associazione potrà essere presa con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, presenti ad un'apposita Assemblea straordinaria. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19. Disposizioni finali
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.


 
Ultimo aggiornamento in data 19/05/2012
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